I quesiti dei nostri lettori: posso tenere con me il cane che ho trovato abbandonato?

Cari icanifelici,

qualche giorno fa ho trovato una cagnolina randagia: era spaventata, magra e senza microchip. Ho chiesto in giro, ho fatto ricerche, ma nessuno l’ha reclamata. Non ce l’ho fatta a lasciarla per strada: poco alla volta ho iniziato a prendermene cura. Vorrei tanto adottarla, ma è ancora timida e fatica a vivere stabilmente in casa. Ogni tanto, presa dalla paura o forse dall’abitudine, si allontana per qualche ora, anche se poi torna sempre da me. Il vero problema, però, sono i vicini. Non tollerano la sua presenza e mi hanno detto chiaramente: “Se non la porti in canile, chiamiamo noi l’ASL!”. Io vivo in Toscana e sono nel panico: se davvero interviene l’ASL, rischio che la portino via e la rinchiudano in un box, peggiorando ancora di più il suo stato d’ansia. Vorrei adottarla legalmente, ma ho paura di sbagliare e di trasformare il mio tentativo di salvarla in una condanna per lei. Cosa posso fare per proteggerla?

Cara lettrice,

la tua vicenda tocca il cuore, ma ci mette subito di fronte a un punto fermo: quando si trova un cane senza microchip, non basta il buon senso, bisogna rispettare alcune regole. La buona notizia è che la legge ti permette di trasformare questa storia in un’adozione legittima, proteggendo la cagnolina e zittendo i vicini.

In Italia la Legge quadro n. 281 del 1991 ha istituito l’anagrafe canina, reso obbligatoria l’identificazione dei cani con microchip e vietato la soppressione dei randagi. Il Codice civile (art. 925) dice che chi trova un animale deve restituirlo al proprietario se identificabile; se non lo è, deve segnalarlo all’autorità competente. In Toscana, la legge regionale n. 59 del 2009 stabilisce che un cane vagante deve essere segnalato subito alla Polizia Municipale o al Servizio Veterinario della ASL. Spetta a loro gestire la fase di osservazione sanitaria e l’eventuale ricerca del proprietario.

Cosa significa tutto questo nel concreto? Che il tuo primo passo deve essere la regolarizzazione: avvisa subito l’ASL o la Polizia Municipale, spiega le circostanze del ritrovamento e manifesta chiaramente la volontà di adottare la cagnolina. In molti casi, proprio per evitare di peggiorare le condizioni di animali fragili o spaventati, la ASL consente che il cane rimanga presso il ritrovatore durante il periodo di osservazione, sotto forma di custodia temporanea. Non è un diritto scritto nero su bianco nella legge, ma rientra nelle prassi amministrative consolidate e risponde a un principio che oggi ha acquisito un valore giuridico fortissimo: quello della tutela del benessere animale.

Infatti, con la riforma del 2022, l’articolo 9 della Costituzione è stato modificato e oggi recita che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli animali. Questo significa che, per la prima volta, la protezione degli animali non è più solo una questione etica o di buon senso, ma un principio costituzionale che deve guidare l’interpretazione delle leggi.

Inoltre, la recente legge Brambilla ha rafforzato questo quadro, riconoscendo esplicitamente la natura senziente degli animali e imponendo alle istituzioni di adottare decisioni che tengano conto del loro benessere. Applicato al tuo caso, vuol dire che l’ASL non può considerare la cagnolina solo come “un cane vagante da recuperare”, ma deve bilanciare le esigenze di sanità pubblica con il suo diritto a non subire stress o sofferenza inutile, come accadrebbe se venisse chiusa in un box.

Dopo il periodo di osservazione — che in Toscana dura 60 giorni indipendentemente dal fatto che il cane entri nel circuito del canile sanitario o rimanga affidato al privato — se nessuno lo reclama, l’animale può essere dato in adozione definitiva. Sarà l’ASL a occuparsi della registrazione e dell’applicazione del microchip, intestandolo a tuo nome. In quel momento diventerai a tutti gli effetti la legittima proprietaria, con la sicurezza di aver rispettato la legge.

E i tuoi vicini? Formalmente, non sbagliano nel dire che un cane non microchippato e che si allontana è considerato vagante. Se lo segnalano, la ASL è obbligata a intervenire. Ma se tu hai già denunciato il ritrovamento e avviato le procedure di custodia, sei protetta: il cane non verrà sottratto a sorpresa, perché sarà già inserito in un percorso regolare di osservazione e futura adozione.

Un’ultima nota giurisprudenziale può rassicurarti: la Cassazione, con la sentenza n. 11700/2012, ha stabilito che chi tiene un cane trovato senza microchip non commette appropriazione indebita. Questo ti mette al riparo da problemi penali, anche se non ti esonera dai doveri amministrativi di denuncia.

Il mio consiglio, dunque, è semplice: contatta subito il Servizio Veterinario della tua ASL, regolarizza la posizione della cagnolina e manifesta la volontà di adottarla. Nel frattempo cerca di ridurre al minimo le sue fughe, garantendole uno spazio sicuro e recintato. Così facendo, avrai non solo protetto la tua nuova amica dal rischio di finire in canile, ma avrai dato concreta attuazione a principi che oggi hanno la forza della Costituzione: la tutela degli animali come esseri senzienti, con un diritto al benessere che lo Stato e i cittadini devono rispettare.

In bocca al lupo a te e alla tua nuova compagna di vita.

📌 Riferimenti giuridici utili

  • Costituzione italiana, art. 9 – tutela di ambiente, biodiversità e animali (L. Cost. 1/2022).
  • Legge quadro n. 281/1991 – obbligo microchip, divieto di soppressione randagi, gestione pubblica dei canili.
  • Codice civile, art. 925 – disciplina del ritrovamento di animali mansuefatti e obbligo di segnalazione.
  • L.R. Toscana n. 59/2009 – gestione dei cani vaganti e anagrafe canina regionale.
  • Cass. pen. n. 11700/2012 – tenere un cane trovato senza microchip non è appropriazione indebita.
  • Legge n. 4/2023 (c.d. “Brambilla”) – riconoscimento degli animali come esseri senzienti e tutela del benessere.

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