Gli animali non sono più oggetti? la legge che cambia il Codice Penale

Finalmente il benessere dell’animale diventa un bene giuridico tutelato in sé. Multe più salate, stop ai cani a catena e pene più dure per chi maltratta.

Il 16 giugno 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2025, n. 82, intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.
Un titolo lungo e importante, che lascia immaginare una riforma rivoluzionaria. In realtà, come spesso accade quando si parla di tutela penale degli animali, il testo finale è molto più cauto rispetto alle versioni iniziali. Eppure, una novità forte c’è: per la prima volta, l’animale entra nel codice penale come bene giuridico protetto in sé, e non più solo come “oggetto” di tutela mediata dal sentimento umano di pietà o compassione.

Chi segue le dinamiche politico-criminali italiane non resterà sorpreso del fatto che, a fronte di quest’affermazione di principio così importante, le novità sono poi abbastanza limitate e, soprattutto, di scarsa effettività. Due sono gli elementi che hanno inevitabilmente influito sulla portata reale della riforma:

  1. il simbolismo legislativo a costo zero: il legislatore, per motivi di consenso sociale, preferisce introdurre nuove sanzioni o inasprire quelle esistenti, senza affrontare i nodi concreti (mancanza di controlli, poche risorse da investire nel settore, applicazione frammentata delle norme). Un modo sicuramente economico di rassicurare l’opinione pubblica, di fatto inefficace.
  2. il campo minato degli interessi contrapposti: la tutela penale degli animali si muove tra pressioni culturali, economiche e sociali molto diverse. Si pensi al conflitto tra il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e il loro sfruttamento nell’alimentazione, nella ricerca o negli spettacoli.

È in questo equilibrio difficile che la nuova legge ha cercato un compromesso, senza toccare i settori più caldi come gli allevamenti intensivi, i trasporti e la macellazione.

Da accogliere con estremo favore è sicuramente l’articolo 1 della nuova legge che modifica la rubrica del Titolo IX-bis del Codice penale: non più “delitti contro il sentimento per gli animali”, ma semplicemente “delitti contro gli animali”. Sembra un dettaglio, ma in realtà è un passaggio epocale. Finora, la protezione era giustificata dall’idea che l’uomo provasse pietà nel vedere soffrire un animale. Ora, invece, è l’animale in sé a essere riconosciuto come meritevole di protezione da parte dell’ordinamento penale. Si tratta del completamento di un cammino rivoluzionario, che ha portato gli animali a divenire oggetto (attenzione non soggetto….) di tutela diretta da parte del legislatore. Un punto delicato riguarda però il tema del riconoscimento (o meno) di veri e propri “diritti” agli animali. Il fatto che l’animale diventi il bene giuridico protetto non significa automaticamente che gli vengano attribuiti dei diritti soggettivi, e ancor meno diritti simili a quelli umani. Né l’art. 9 della nostra Costituzione né l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea parlano di diritti: il primo menziona la “tutela” degli animali, il secondo il loro “benessere”. È quest’ultimo a segnare il passo più evidente in avanti, quando riconosce gli animali come “esseri senzienti”. Una formula di grande valore simbolico e culturale, ma che non equivale ancora a riconoscere all’animale una soggettività giuridica o un catalogo di diritti in senso tecnico. Questa sorta di impasse non deve sorprendere. In dottrina, infatti, non mancano le voci critiche: diversi autori temono che estendere il linguaggio dei diritti a soggetti non umani possa in qualche modo indebolire la portata del diritto umano, svuotandolo del suo significato e riducendone la forza.


In ogni caso la nuova definizione ha tre importantissime conseguenze pratiche:

  • tutti gli animali rientrano nella tutela, non solo quelli che suscitano empatia.
  • la protezione diventa oggettiva, non più legata alla sensibilità umana (che varia a seconda del contesto culturale o storico).
  • non è più necessario che il maltrattamento o l’uccisione avvengano in modo cruento o visibile: conta il danno all’animale, non la percezione umana.

Come già anticipato, la legge introduce anche aumenti di pena per i reati di maltrattamento, uccisione, abbandono e combattimenti tra animali. Gli incrementi sono modesti (circa un terzo in più) e difficilmente cambieranno l’effettività delle condanne, quasi sempre sospese con la condizionale. Sono state poi introdotte nuove aggravanti, tra cui: se il fatto avviene alla presenza di minori;se riguarda più animali; se vengono diffuse immagini o video delle violenze;se le sofferenze sono volutamente prolungate.

Alcune di queste aggravanti però sembrano ancora legate alla vecchia logica del la protezione del sentimento umano (ad esempio, video delle violenze), più che alla tutela diretta dell’animale.

Un’altra novità riguarda l’art. 544-quinquies c.p.: oltre a chi organizza, addestra o scommette, ora viene punito anche chi partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti. Tradotto: basta assistere, anche come semplice spettatore, per incorrere in responsabilità penale.

La legge estende la responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) anche ai reati contro gli animali. Questo vuol dire che se i reati sono commessi in un contesto di società, pagherà anche quest’ultima. Una scelta importante, perché gran parte delle condotte problematiche avvengono in contesti imprenditoriali (canili, allevamenti, trasporti, macelli). Resta però inspiegabile l’esclusione di alcune contravvenzioni, come l’art. 727 c.p. (detenzione incompatibile con la natura degli animali).

La legge introduce anche importanti novità “extra-penali”:

  • la possibilità di affidare definitivamente gli animali sequestrati ad associazioni o privati;
  • l’estensione delle misure di prevenzione ai soggetti abitualmente dediti a reati contro animali;
  • il divieto di abbattimento o alienazione degli animali coinvolti in procedimenti penali fino alla sentenza definitiva (senza però strumenti reali di enforcement);
  • il divieto nazionale di tenere i cani alla catena, con sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro.

In conclusione la nuova legge segna un passo avanti importante: il riconoscimento dell’animale come oggetto autonomo di tutela: è un traguardo che sembrava impossibile fino a pochi anni fa. Tuttavia, gran parte del resto della riforma resta intrappolata nel consueto schema: inasprimenti di pena simbolici, nuove aggravanti poco coerenti, interventi tecnici frammentari…

La reale sfida è dare effettività a questa nuova tutela e porre rimedio all’impotenza, alle pastoie burocratiche in cui ci troviamo sempre intrappolati quando vogliamo aiutare un animale in difficoltà!

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