Nuova legge sul maltrattamento degli animali, più teoria che pratica…

Tutto ciò che l’uomo infligge agli animali ricade di nuovo su di lui. Chi taglia con un coltello la gola di un bue e rimane sordo alle grida di paura, chi è in grado di macellare a sangue freddo un capretto che grida e mangia l’uccello al quale egli stesso ha dato da mangiare, quanto è ancora lontano dal compiere un crimine? — Pitagora


Sembra un paradosso, eppure, mentre oggi dibattiamo sulla nuova legge italiana contro il maltrattamento animale, che per la prima volta sembra aprire le porte a una forma di soggettività giuridica per i nostri amici a quattro zampe, riscopriamo che filosofi come Pitagora vedevano gli animali come nostri eguali, meritevoli del medesimo rispetto dovuto agli umani. O che Aristotele, pur stabilendo gerarchie, riconosceva loro una vera e propria anima, principio vitale, e quindi una dignità intrinseca. Dalle visioni più radicali di Empedocle sulla trasmigrazione dell’anima, che abbatteva ogni confine tra le specie, fino alle riflessioni di Platone che includeva gli animali in un progetto razionale del cosmo” il filo conduttore è chiaro: l’idea che gli animali non siano semplici oggetti, ma esseri viventi con una loro dimensione interna e una sensibilità degna di rispetto, ha attraversato i millenni.

Finalmente la nuova legge italiana riconosce la soggettività animale e fa un passo avanti nel riconoscimento dei diritti degli animali. Parliamo della, ormai famosissima, Legge 6 giugno 2025, n. 82, conosciuta come Legge “Brambilla”, entrata in vigore il 1° luglio, che rappresenta certamente un passo importante, più culturale che strettamente giuridico, del nostro ordinamento: per la prima volta, infatti, il Titolo IX-bis del secondo libro del codice penale non parla più di “Delitti contro il sentimento per gli animali”, ma di “Delitti contro gli animali”.
Non è una semplice modifica formale: cambia completamente la prospettiva. Gli animali non sono più protetti solo in quanto oggetto del sentimento umano di pietà, ma diventano titolari di un interesse giuridico proprio, diretto, riconosciuto dall’ordinamento.

Questa svolta ci consente di abbandonare la visione strettamente antropocentrica, secondo la quale ciò che conta è il turbamento che l’uomo prova di fronte alla sofferenza animale. Finalmente gli animali vengono tutelati per se stessi, non perché suscitano compassione o perchè provoca ripugnanza il comportamento di alcuni umani nei loro confronti. Il nuovo impianto si colloca nella scia del Trattato di Lisbona, che ha riconosciuto gli animali come esseri senzienti (art. 13), e della riforma dell’art. 9 della Costituzione (febbraio 2022), che ha usato esplicitamente il termine “tutela” degli animali, scegliendolo al posto di quello più debole di “protezione”.

Ma nonostante questa forte valenza simbolica e culturale, sul piano pratico i progressi restano parziali. Certo, le pene sono state inasprite e sono state introdotte aggravanti significative, come l’aumento delle sanzioni se i reati sono commessi davanti ai minori o documentati con foto e video diffusi online.

Tuttavia, resta sostanzialmente immutata la disciplina del reato più frequente nelle aule dei nostri tribunali: l’abbandono di animali, che continua a essere solo una contravvenzione, punita con una semplice ammenda. Questa norma si trova nel terzo libro del codice penale, all’interno di una sezione che tratta delle “contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi”, un inquadramento già di per sé piuttosto datato e poco attento alla tutela dell’animale in quanto tale. Con questa riforma è stato aumentato solo il minimo della sanzione pecuniaria, da 1.000 euro a 5.000 euro, mentre il massimo resta fermo a 10.000 euro. A mio avviso, si è persa una grande occasione per fare di più e davvero innovare. Si poteva trasformare il reato da semplice contravvenzione a delitto, si potevano alzare ulteriormente le sanzioni, si poteva anche modificare il secondo comma dell’articolo 727, che punisce chi tiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura solo se ciò provoca gravi sofferenze. Va comunque considerato che l’articolo 727 c.p. viene spesso applicato dai giudici quando non si riesce a dimostrare l’intenzionalità (cioè il dolo) richiesta per il reato di maltrattamento previsto dall’articolo 544-ter c.p.. Forse proprio per questo il legislatore ha scelto di lasciare l’abbandono nell’ambito delle contravvenzioni, che possono essere punite anche quando l’autore ha agito con semplice colpa e non con dolo, così da assicurare comunque una sanzione anche nei casi in cui non si riesce a provare la volontarietà del fatto.

Continuano inoltre a sopravvivere nel nostro ordinamento ampie zone franche, come dimostra la persistente scriminante dell’art. 19-ter disp. coord. c.p., che salva dalla punibilità molte pratiche (caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo, rievocazioni storiche) in virtù dell’“esercizio di un diritto” ex art. 51 c.p. È vero che la Cassazione ha più volte richiamato l’applicabilità del Titolo IX-bis anche in presenza di una norma speciale dettagliata che consenta certe condotte (basti pensare ai casi sui circhi o sui piccioni vivi usati come esche). Tuttavia il quadro complessivo resta ancora sbilanciato verso esigenze economiche, ludiche o di tradizioni umane, segno che l’approccio antropocentrico non è affatto superato.

Nonostante tutto, la Legge Brambilla ha un merito che non si può trascurare: ha cambiato la narrazione giuridica, ponendo al centro il rispetto dell’animale in quanto tale, aprendo la strada a interventi futuri che potranno colmare le tante lacune ancora presenti. Emblematico, da questo punto di vista, è il divieto ora esteso in tutto il territorio nazionale di detenere cani legati alla catena, un cambiamento atteso da decenni che segna finalmente la fine di una pratica crudele, ancora diffusa in molte zone rurali. Le Regioni potranno, nel rispetto del principio di sussidiarietà, prevedere standard più elevati di tutela e sanzioni amministrative aggiuntive, consolidando questo nuovo corso.

Ma come si concilia questo riconoscimento degli animali come esseri senzienti e vulnerabili da tutelare, con la recente proposta di legge della Regione Lombardia sulla cosiddetta “save list”, che sembra muoversi in tutt’altra direzione, trattando alcune categorie di cani come soggetti pericolosi da reprimere, più che come esseri dotati di una propria dignità da rispettare?
Non è forse questo il segno che il percorso verso un’autentica tutela dell’animale, libera da vecchie paure e pregiudizi, è ancora lungo e tortuoso?

Ai posteri l’ardua sentenza. Nel frattempo per chi vuole documentarsi un pò, ecco uno schemino facile facile delle principali innovazioni introdotte dalla nuova legge…

PRINCIPALI NOVITA’
├─▶ 🎭 Art. 2 – Spettacoli crudeli
│ (torture, sevizie)
│ ► 4 mesi – 2 anni + multa 15-30.000 €

├─▶ 🥊 Art. 3 – Combattimenti
│ ► 2 – 4 anni carcere
│ ► puniti anche chi partecipa o allena

├─▶ 🔥 Art. 4 – Aggravanti
│ ► pene aumentate se:
│ – davanti a minori
│ – su più animali
│ – diffusi video/foto online

├─▶ ⚖️ Art. 5 – Reati principali
│ ► Uccisione: 6 mesi-3 anni + multa
│ – con torture: 1-4 anni + multa più alta
│ ► Maltrattamenti: 6 mesi-2 anni o multa
│ – se animale muore: +50% pena
│ ► 3+ animali di allevamento (o 1 bovino/cavallo):
│ 1-4 anni
│ ► Abbandono: multa 5-10.000 €

├─▶ 🐕‍🦺 Art. 6 – Sequestri e affidi
│ ► Animali sequestrati affidati a enti
│ ► Nascono cuccioli? Affidati pure loro
│ ► Contro zoomafia: misure antimafia

├─▶ 🚫 Art. 7 – Stop abbattimenti e vendite
│ ► Fino a sentenza definitiva, divieto di
│ abbattere o vendere gli animali coinvolti

└─▶ 🏢 Art. 8 – Responsabilità aziende
► Multe pesanti, divieto di operare,
► stop fondi pubblici e pubblicità

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