
Negli ultimi anni, i casi di cani morsicatori hanno suscitato un ampio dibattito pubblico, alimentato dalle notizie che frequentemente occupano le prime pagine dei giornali e le principali rubriche televisive. Ogni nuovo incidente, spesso drammatico, riaccende il confronto sulla sicurezza pubblica e sul ruolo che i cani considerati potenzialmente pericolosi rivestono nella nostra società. Le immagini di attacchi o aggressioni da parte di animali, in particolare di razze come pitbull, dogo argentino o cane corso, generano paura e preoccupazione tra i cittadini, mettendo in discussione l’affidabilità dei proprietari e la capacità delle istituzioni di gestire questa problematica in modo efficace.
L’ansia collettiva si traduce in una crescente richiesta di interventi normativi più severi, eppure diverse legislazioni regionali, come quella del Lazio che nessuno conosce e tantomeno applica, già impongono obblighi stringenti ai proprietari di cani appartenenti a razze potenzialmente pericolose. Ad esempio legge regionale del Lazio n. 33/2003, di cui mai si è sentito parlare, stabilisce diverse regole e sanzioni per chi possiede cani appartenenti alle razze pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e i loro incroci. In particolare:
- Registro Speciale: È istituito presso ogni azienda sanitaria locale un registro speciale al quale devono essere iscritti i cani appartenenti alle razze sopra citate e i loro incroci.
- Obbligo di Iscrizione: Il proprietario, possessore o detentore residente nel Lazio o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l’animale al registro speciale entro sessanta giorni dalla nascita e, comunque, entro quindici giorni dall’acquisizione del possesso o della detenzione. Questi cani devono essere iscritti anche all’anagrafe canina generale di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 34/1997.
- Corsi Obbligatori per i Proprietari: I proprietari di questi cani sono tenuti a frequentare appositi corsi organizzati dalla Regione, tramite i servizi veterinari delle ASL, per accrescerne l’educazione civica e la responsabilizzazione.
- Corsi Obbligatori per gli Animali: I proprietari sono tenuti a far frequentare ai propri animali dei corsi organizzati dalla Regione, tramite i servizi veterinari delle ASL. Al termine di questi corsi sono rilasciati appositi patentini.
- Visita Veterinaria Annuale: I cani appartenenti alle razze indicate devono essere sottoposti ogni dodici mesi a visita veterinaria presso i servizi veterinari delle ASL competenti per territorio. Qualora durante la visita veterinaria vengano accertati segni di lotta, i servizi veterinari devono segnalare l’animale e il proprietario alle competenti autorità di pubblica sicurezza e ripetere la visita due mesi dopo. Dopo tre segnalazioni, l’animale può essere trattenuto per osservazione e, se necessario, sottoposto a rieducazione.
Ma non finisce qui sono anche previste sostanziose sanzioni amministrative:
- Omessa Iscrizione al Registro Speciale: Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 1.549,37 ed è tenuto ad iscrivere immediatamente l’animale.
- Mancata Frequenza dei Corsi per i Proprietari: I proprietari che non frequentano i corsi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 51,64 e un massimo di euro 209,87.
- Mancata Frequenza dei Corsi per gli Animali: I proprietari che non fanno frequentare i corsi ai propri animali sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 51,64 e un massimo di euro 209,87.
- Omessa Visita Veterinaria Annuale: I proprietari che omettono di sottoporre i propri animali alla visita annuale sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 129,11 e un massimo di euro 774,68. I proprietari i cui animali siano stati oggetto di tre segnalazioni alle competenti autorità di pubblica sicurezza per segni di lotta sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 5.164,57.
Le sanzioni sono applicate dall’azienda ASL territorialmente competente e dagli agenti accertatori secondo la normativa vigente (potrebbero essere, a seconda dei casi, i vigili, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie private, le guardie giurate comunali, le guardie addette ai parchi nazionali, le guardie giurate forestali, le guardie addette ai parchi regionali, le guardie giurate campestri, gli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni e le guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali).
Ma non ci fermiamo qui. La legge regionale n. 33/2003 prevede specificamente il coinvolgimento di esperti in ambito cinofilo. L’articolo 2, comma 4 stabilisce che per l’espletamento dei corsi obbligatori per i proprietari e per i cani appartenenti alle razze indicate le ASL possono avvalersi di esperti iscritti in un apposito albo istituito presso la struttura regionale competente. I requisiti e le modalità per l’iscrizione a tale albo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. L’articolo 2 bis, introdotto successivamente, disciplina i “corsi di formazione in materia di rieducazione cinofila“. Al fine di tutelare la salute pubblica attraverso la rieducazione dei cani randagi e di quelli appartenenti alle razze in questione, la Regione autorizza la realizzazione di corsi di formazione per educatori e volontari cinofili volti a conferire competenze tecniche e deontologiche in materia di rieducazione cinofila. I requisiti degli enti e delle società che svolgono tali corsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. E’ prevista poi una Commissione regionale di valutazione e di controllo sull’applicazione della legge composta, tra gli altri, da un veterinario esperto in terapia comportamentale. Una determinazione della Regione Lazio del 25 settembre 2014 è specificamente dedicata all’approvazione del programma del corso di formazione per educatori cinofili finalizzato all’iscrizione all’Albo Regionale degli Esperti, Sezione C) Educativo-Cinofila. L’iscrizione avviene su domanda, corredata da curriculum, ed è condizionata dall’accertamento favorevole della AUSL competente, dopo aver seguito con esito positivo un corso di formazione della durata non inferiore a 600 ore ed un anno di tirocinio presso canili, rifugi o allevamenti pubblici/privati. Una successiva Deliberazione del 18 febbraio 2005, n. 177, stabilisce che i corsi abbiano una durata di 100 ore e non più di 600, e approva il programma del corso per educatori cinofili presentato dall’Associazione EARTH, finalizzato all’iscrizione all’Albo Regionale. In realtà, questo fantomatico Albo Regionale non si trova da nessuna parte e non è pubblicizzato da nessuno se non dalla medesima associazione EARTH, che tiene i corsi, nè tantomeno è rintracciabile la Commissione Regionale di Valutazione e controllo.
Ma se anche esistesse questo Albo regionale sarebbe probabilmente incostituzionale. Secondo la Costituzione italiana, infatti, la legislazione sulle professioni è di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Questo significa che lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali per la disciplina di qualsiasi professione, mentre le Regioni possono intervenire per specificare e attuare tali principi a livello locale. L’Albo regionale degli educatori cinofili, previsto dalla legge del Lazio, non ha una base nazionale che riconosca questa figura come una vera e propria professione regolamentata a livello statale. In altre parole, lo Stato non ha ancora definito i principi fondamentali per la professione dell’educatore cinofilo, né ha istituito un albo nazionale per questa figura professionale. La legge regionale del Lazio, pertanto, potrebbe trovarsi a entrare in conflitto con le norme costituzionali che stabiliscono che solo lo Stato ha il diritto di disciplinare nuove professioni a livello nazionale.
La Corte Costituzionale, infatti, ha stabilito che le Regioni non possono creare albi professionali in settori non riconosciuti dallo Stato. Se l’attività di educatore cinofilo non è considerata una professione a livello statale, l’istituzione di un albo regionale che ne regoli l’esercizio potrebbe violare i principi di competenza esclusiva dello Stato in materia di professioni. Tuttavia, la Regione Lazio potrebbe giustificare l’istituzione di questo albo come una misura di tutela della salute pubblica e della sicurezza degli animali e delle persone, con l’intento di fornire percorsi di formazione specialistica per un’adeguata gestione dei cani delle razze a rischio. Non quindi un albo professionale in senso stretto, ma un registro di esperti autorizzati a svolgere attività formative nell’ambito della legge regionale, con un impatto limitato alla gestione di cani considerati pericolosi.
Sono comunque tutte questioni puramente teoriche perchè questa legge così come questo albo sono fantasmi mai applicati (se non da chi si fa pagare a caro prezzo corsi riconosciuti dalla Regione ?????), sconosciuti ai più, e di cui neanche si parla nei contesti in cui si discute ancora di nuove norme per accontentare l’opinione pubblica, norme che poi giaceranno in qualche angolino dimenticate e disapplicate.
That’s Italia folks!
