Animali domestici e separazione: i diritti spesso trascurati

La fine dell’amore è una casa occupata il giorno prima dello sgombero. Innalzare barricate, incatenarsi mani e piedi ai cancelli, issare munizioni e viveri sui tetti, quella è roba d’altri tempi e non è adatta alla tua epoca veloce…. Piuttosto che rimetterci la pelle, è molto meglio prendere le tue idee, il tuo amore e i tuoi quattro stracci e portare tutto quanto altrove.

Paolo Cognetti

Abbiamo già affrontato su questo blog il tema dell’affido degli animali domestici quando la coppia scoppia (lo trovate qui con tanti consigli pratici per affrontare il momento di crisi), ma di recente la giurisprudenza si è pronunciata nuovamente sulla questione e visto che la sentenza offre molti spunti interessanti… eccoci di nuovo qui a parlare di mogli, mariti, compagni, amanti e… cani 🙂

Ricordiamo per chi non avesse letto il nostro precedente articolo che la legge italiana non prevede norme specifiche a tutela degli animali domestici nel caso di separazione dei proprietari. Agli animali domestici sono riconosciuti alcuni diritti in ambito penale, nel caso di maltrattamenti o abbandono, ma per il resto sono considerati solamente “oggetti giuridici” come qualsiasi altro bene materiale. Da anni è in attesa di approvazione in Parlamento una proposta di legge volta a disciplinare la sorte degli animali domestici in caso di separazione e divorzio, con l’adozione di un criterio analogo a quello stabilito per l’affido dei figli minori. L’auspicata riforma prevede – udite bene! – l’introduzione nel Codice civile dell’art. 455-ter c.c. intitolato “Affidamento degli animali familiari in caso di separazione di coniugi.”

Aspettando speranzosi l’adozione di questo nuovo articolo del codice civile e in mancanza di una legge regolatrice della faccenda, è necessario fare riferimento o agli accordi privati tra le parti (avete presente i famosi e poco romantici accordi prematrimoniali?) oppure, in mancanza di accordo, alla decisione del giudice, che dovrà anche tenere in considerazione se la coppia che si separa è sposata o se viene a cessare un’unione di fatto. Attenzione però il giudice potrebbe legittimamente rifiutarsi di decidere sul tema dell’affidamento dell’animale d’affezione appellandosi al fatto che tale argomento non è regolato dal legislatore e che si tratta solo di beni di proprietà (così ha deciso ad esempio il Tribunale di Roma-Sent. n 2689/2018 e 205/2018).

Nel caso di coppie sposate, che non abbiano figli minorenni, se il giudice ritiene di dover decidere anche siu questo tema può farlo tenendo conto e valutando liberamente il rapporto dell’animale con entrambi gli ex coniugi senza limitarsi ad accertamenti di carattere formale sull’intestazione dell’animale. Ad esempio, il Tribunale di Sciacca, sezione unica, Decr. 19/2/2019, ha imposto l’affidamento condiviso del cane indipendentemente dall’intestazione risultante dal microchip, ritenendo che per il benessere dell’animale fosse necessario mantenere il rapporto con entrambi gli ex coniugi. Analogamente il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5322/2016, affermando che l’interesse fondamentale da tutelare è “quello materiale-spirituale-affettivo dell’animale”, ha deciso per l’affido condiviso. Al di là dell’intestazione formale, il giudice ha evidenziato che quel che conta per l’animale è il rapporto di affetto venutosi a creare con entrambi i suoi conviventi.

In presenza di figli minori della coppia, il giudice potrebbe invece decidere di affidare il cane al coniuge che resta nella casa di famiglia con i figli anche se il cane fosse di proprietà dell’altro coniuge. Ciò perché ai sensi del Codice civile occorre tutelare l’interesse morale e materiale del minore, e l’animale domestico rientra nel complesso dei valori affettivi del minore (su questo avrei le mie riserve perché il cane non è un pacco che deve seguire il minore… ma tant’è). Secondo il Tribunale di Modena, il giudice è tenuto ad omologare il verbale di separazione consensuale nel quale ci si accorda sul fatto che il cane di famiglia resti nell’abitazione familiare fino a quando i figli conviveranno con il genitore affidatario (in questo caso il giudice della separazione non riteneva di poter includere anche questi accordi nel verbale della separazione) . A carico dell’altro genitore va però stabilito un contributo economico per mantenere l’animale, che pertanto si somma a quello disposto in favore dei minori (Tribunale di Modena, sentenza dell’8 gennaio 2018). Anche il Tribunale di Cremona, applicando per analogia gli accordi sui figli minori, ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione a metà delle spese per il suo mantenimento.

Quando finisce la convivenza tra due persone non sposate, non trovando applicazione le norme sulla separazione e sul divorzio, spetterà alle parti accordarsi per stabilire con chi vivrà l’animale domestico. L’accordo sull’affidamento dello stesso potrà essere verbale oppure scritto. Se c’è dissenso sulla custodia e si instaura un contenzioso, il giudice adito darà prevalenza a chi riesca a provare, oltre alla proprietà, la maggiore affezione all’animale domestico. In tale senso ha disposto la recentissima sentenza sull’affido del cane Yuri, decisa dal Tribunale di Livorno a Dicembre 2024 che ha fatto esplicito riferimento alla «Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia» ed ha anche svolto, nella motivazione della sentenza, condivisibili argomentazioni che mostrano un sostanziale rispetto per il benessere del cane. Ma andiamo con ordine. La vicenda ha visto protagonisti una coppia convivente, non sposata, che si è separata e non si è  trovata in accordo sull’affido del cane. Il cane era stato acquistato un paio di settimane prima della fine della convivenza, registrato all’anagrafe canina a nome della donna, e subito dopo la separazione la coppia aveva trovato un accordo temporaneo, stabilendo di tenerlo un po’ ciascuno. Poi la donna si è trasferita in un’altra città ma l’ex compagno ha preteso di continuare l’affido condiviso. All’esito dell’istruttoria il giudice ha affermato che corrisponde al miglior interesse del cane quello di «restare con una persona sola», e che non è, invece, in alcun modo rilevante il tipo di abitazione in cui si trova il cane o che egli possa usufruire di un giardino, «atteso che gli spazi non interessano perché il cane deve interagire con la persona». Inoltre, l’uomo, secondo i giudici livornesi, non ha fornito alcuna prova in relazione al fatto che un collocamento alternato o congiunto del cane, o un suo affidamento esclusivo a lui stesso, potesse corrispondere ad un miglior interesse per il cane. A tutto ciò si aggiunge un fatto importante “correttamente evidenziato dalla donna, ossia che il suo ex ha totalmente omesso di dire di aver acquistato nel frattempo un altro cane con il quale non è affatto scontato che Yuri potrebbe imparare serenamente a convivere». All’esito del giudizio quindi la donna ha ottenuto la custodia esclusiva di Yuri.

Ad una analoga conclusione era giunta la Corte di Cassazione nell’ordinanza 8459/2023 con cui si era pronunciata per la prima volta sull’affidamento di un cane nella separazione di una coppia di fatto. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la proprietà del cane all’uomo ma disponeva, nell’interesse dell’animale, il diritto della donna di frequentazione del cane stesso. Successivamente, la Cassazione, a cui l’uomo si era rivolto per ottenere la modifica della sentenza, ha deciso di negare il diritto di visita della donna sulla base non tanto della insussistenza della coppia di fatto dovuta alla brevità della relazione, durata circa quattro mesi, ma per il fatto che la donna non aveva provato di aver instaurato con il cane un rapporto affettivo tale da far presupporre che le potesse essere riconosciuto un diritto di visita nei confronti dell’animale. Questa sentenza ha chiarito la preminenza del legame affettivo del cane rispetto al diritto di proprietà ed ha dichiarato che il concetto di “padrone del cane” è da intendersi in senso ampio, come colui che vive con l’animale all’interno del nucleo familiare, con cui l’animale instaura un rapporto affettivo e che si dedica costantemente alla sua cura, indipendentemente dall’intestazione presso l’anagrafe canina. Insomma l’amore prevale sulla forma – anche nelle fredde aule dei tribunali – quando si tratta di decidere a chi spetta vivere con il cane.

p.s. e anche questo articolo è frutto della collaborazione con la nostra amica avvocato Patrizia Michelini. Stay tuned per altre utilissime pillole di diritto cinofilo!!!

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