
Codice civile – Art. 844 – Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Nessun regolamento condominiale può impedire ai proprietari degli appartamenti di tenere un cane o più cani in casa. Questo ormai è un principio unanime accettato dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei legulei (per maggiori info vedi articolo sui cani in condominio). Ma cosa succede se il nostro o i nostri cani abbaiano e i vicini si lamentano? e’ un problema ricorrente e noi poveri proprietari di cani di città dobbiamo farci conti, se non proprio tutti, quasi tutti i giorni. La buona notizia è che la legge è dalla nostra parte. Giudici di primo grado di diverse località della nostra Penisola hanno riconosciuto che abbaiare è un diritto dei cani, soprattutto se qualcuno o qualcosa si avvicina alla loro proprietà. Anche la Cassazione (ultimo e definitivo grado di giudizio, contro il quale poco si può fare) ha affermato che la natura dell’animale non possa essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte del cane possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile (Cassazione sentenza n. 7856 del 2008).
Certamente occorre essere equilibrati e rammentare sempre che la nostra libertà di proprietari e amanti dei cani finisce dove inizia quella degli altri e quindi dobbiamo fare in modo di ridurre le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dei nostri cani, soprattutto nelle ore notturne. Infatti, il diritto dei nostri cani di abbaiare incontra un limite nella normale tollerabilità del disturbo che viene arrecato ai nostri vicini. La norma che si applica è quella civilistica delle immissioni (art. 844 del codice civile, sopra integralmente riportato): l’abbaio del cane è un’immissione nella proprietà altrui e come tale deve essere trattata. L’abbaio del cane è come il chiasso dei bambini, la musica ad alto volume, i lavori in casa dei vicini: deve essere tollerato!
Se i nostri vicini si lamentano devono dimostrare che l’abbaio dei nostri cani supera la soglia della normale tollerabilità, come ad esempio in caso di abbaio continuo e ininterrotto durante l’orario notturno. Ad esempio il Giudice di Pace di Pietrasanta (sentenza n. 276/09) ha riconosciuto che l’abbaiare continuo del cane nell’appartamento sottostante a quello degli attori, superava la normale soglia di tollerabilità, in quanto l’abbaiare del cane non era occasionale, ma continuo sia di giorno che di notte, talvolta anche fino a tarda ora, e l’immissione rumorosa conseguente era estremamente fastidiosa. In un altro caso il Giudice di Pace di Rovereto, 11.8.2006 ha respinto il ricorso del vicino di casa, infastidito dal continuo abbaiare dei due dobermann dei vicini, affermando che “abbaiare è un diritto esistenziale dei cani” e definendo il collare anti-abbaio uno strumento “lesivo dei diritti dell’animale” . A proposito di collari anti abbaio anche la Corte di Cassazione ha espressamente riconosciuto che: “l’uso del collare antiabbaio rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15061 del 24/01/2007)
Come ci si deve comportare allora quando i vicini si lamentano per l’abbaio dei nostri cani? La prima reazione che consiglio è fare tutto il possibile per evitare che l’abbaiare dei cani raggiunga livelli patologici. Se sono molto eccitabili evitare di farli stazionare davanti alla porta d’ingresso in casa, al cancello del giardino o a qualsiasi altro accesso alla nostra proprietà in cui vi sia passaggio frequente di estranei, umani e animali. Una situazione del genere potrebbe anche essere poco salutare per i nostri cani, continuamente stimolati da eventi esterni che non possono in nessun modo controllare.
Non è invece un problema se i nostri cani abbaiano al postino, al campanello della porta, al nostro rientro in casa, a condizione che ovviamente l’abbaiare non prosegua a tempo indefinito dopo questi eventi. Anche qui, però, è una questione di misura. Nel mio condominio ci sono alcuni canetti molto sensibili che abbaiano a qualsiasi stimolo esterno, non essendo i soli animali nel condominio, se questi canetti abbaiano anche i miei iniziano ad abbaiare. E quando i miei iniziano ad abbaiare, i canetti non abbaiano più allo stimolo iniziale che li aveva fatti abbaiare ma, a loro volta, abbaiano ai miei che abbaiano. Una cagnara vera e propria. E cosa fare in questi casi? Io ho insegnato ai miei cani a non raccogliere la provocazione e quindi a non abbaiare o meglio a smettere subito se sono i canetti del condominio ad avviare il concerto. E così ho interrotto il circolo vizioso, con buona pace di tutti i condomini!!!!
