
Articolo 1138 del codice civile.
“Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni [1117] e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione [68, 72 disp. att.]….. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
Nel 2012 è stato modificato il codice civile per introdurre una norma che VIETA ai condomini di approvare/introdurre/proporre regolamenti condominiali che contengano divieti di possedere o detenere animali domestici. La norma è in vigore dal 2012. Cosa succede per i regolamenti condominiali che siano stati approvati prima e contengono regole di questo tipo? Semplice, non valgono più! Non possono essere più applicati, quindi è come se non esistessero (TAMQUAM NON ESSET…per usare i paroloni che piacciono tanto a noi avvocaticchi :))
Ma c’è di più! Con questa nuova regola il Legislatore italiano ha voluto riconoscere l’importanza del rapporto affettivo che si instaura con gli animali di affezione e di conseguenza tutela il nostro diritto di coabitazione con loro. ABBIAMO IL DIRITTO DI COABITARE CON I NOSTRI ANIMALI. Quindi: eventuali clausole contenute in contratti di affitto che limitano questo nostro diritto non sono valide, anzi sono ILLEGITTIME. Il contenuto del contratto di locazione è infatti liberamente determinabile dalle parti, a condizione che esso sia indirizzato a realizzare interessi meritevoli di tutela. Escludere la convivenza con un animale non è un obiettivo meritevole di tutela e tra i due interessi a impedire danni alla proprietà e quello di coabitare con l’animale prevale il secondo!!! Il locatore può tutelarsi per eventuali danni inserendo l’obbligo per l’affittuario di stipulare una fideiussione assicurativa per il c.d. Rischio Locativo ma non può impedire che il suo affituario abbia un animale domestico in casa.
Ma c’è ancora di più (e io gongolo, si vede che gongolo??? :)). La modifica del codice civile ha comportato modifiche anche delle regole sull’uso delle parti comuni. E’ INCONTESTABILE IL DIRITTO DI UTILIZZO DELLE ZONE COMUNI DA PARTE DEI DETENTORI DI ANIMALI IN COMPAGNIA DEGLI STESSI. Il vicino antipatico ci dice che non possiamo usare l’ascensore se saliamo con i nostri cani? … Non è vero! Non possiamo usare il giardino, terrazzo condominiale per giocare con loro? Non è vero!
E’ ovvio però che abbiamo l’obbligo di usare le cautele richieste per consentire anche ai nostri vicini di utilizzare gli spazi comuni. Non possiamo limitare i loro diritti per esprimere i nostri. Compromesso e Flessibilità sono sempre necessari per vivere serenamente.
Ma c’è ancora ancora di più. Parliamo del rumore. Abbiamo il diritto di far coabitare il cane con noi, come il nostro vicino ha ovviamente il diritto di far coabitare i bambini con lui….che significa questo accostamento? I bambini piccoli piangono, fanno rumore, urlano con gli amichetti quando giocano… va bè dobbiamo accettarlo è la convivenza, i bambini sono fatti così, dobbiamo consentirgli di esprimersi liberamente.
E i cani? Come si esprimono? I CANI ABBAIANO. La natura del cane è quella di abbaiare e non può essere coartata. Episodi saltuari di disturbo, al suono del campanello o alla salita dell’ascensore al piano o al rientro dei proprietari, non sono rilevanti e non configurano molestie per gli altri condomini nella forma di immissioni acustiche.…l’ha detto la Cassazione eh! Non io… comunque sul tema degli abbai e dei rumori fastidiosi ne riparliamo…STAY TUNED!
